LA MULTA CON AUTOVELOX NON E’ VALIDA SE NON VIENE INDICATO IL DECRETO PREFETTIZIO

La Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 623 del 15 gennaio 2021, ha stabilito che la mancata indicazione del decreto prefettizio ex art. 4 L. n. 168/2002 (decreto che individua le strade ove è consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici, senza obbligo di contestazione immediata) nel verbale di contestazione per eccesso di velocità integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio; ciò pregiudica il diritto di difesa e non è quindi rimediabile nella fase di opposizione.

La violazione del suddetto obbligo consentirebbe un illegittimo e arbitrario potere in capo alla Pubblica Amministrazione e alle Forze dell’ordine di poter installare autovelox illimitatamente.

Il Ministero dell’Interno, con una propria circolare esplicativa, aveva già chiarito che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 del Codice della Strada.

Nelle strade non rientranti fra quelle in esame è quindi sempre necessario un provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità.

In conclusione, tale provvedimento dovrà essere riportato nel verbale di contestazione; se non presente l’automobilista potrà impugnare la multa notificatagli.

24 febbraio 2021

Avv. Davide Lovato