L’ALCOLTEST E’ VALIDO ANCHE SE EFFETTUATO IN ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA

La Cassazione, con ordinanza n. 28 del 7 gennaio 2021, ha precisato che sebbene la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad un accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato per procedere all’effettuazione del test.

La Cassazione ha, in particolare, precisato che non è previsto che, una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest.

25 febbraio 2021

Avv. Davide Lovato