Articoli

INFORTUNI SUL LAVORO:RISPONDE ANCHE IL SUBAPPALTATORE

RESPONSABILITA’ ANCHE DEL SUBAPPALTATORE IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO

In materia di sicurezza sul lavoro, nel caso si verifichi un infortunio sul lavoro, è tenuto a rispondere per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore (ovvero dai familiari del lavoratore in caso di incidente mortale) anche il subappaltatore.

Secondo la Cassazione (sent. 20671/2023) sussiste la responsabilità anche del subappaltatore in quanto gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche (con specifico riferimento a un unico cantiere predisposto dall’appaltatore) gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, i quali sono tenuti ad adottare misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’attività lavorativa.

Si ricorda che il nostro studio è a disposizione per assistenza e consulenza al fine di permettere al cliente di ottenere un rapido, giusto e soddisfacente risarcimento danno in caso di sinistri stradali e infortuni sul lavoro.

12 agosto 2023

Avv. Davide Lovato

SINISTRI STRADALI: RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E MORALI AL CONVIVENTE

 SINISTRO STRADALE: IL RISARCIMENTO SPETTA ANCHE AL CONVIVENTE DEL DECEDUTO

Purtroppo gli incidenti mortali nelle strade italiane continuano ad essere un numero impressionante, anche in Veneto (https://www.veronasera.it/cronaca/guida-ebbrezza-patenti-ritiro-polizia-locale-10-giugno-2023.html); in molti casi le vittime – oltre ai rapporti familiari – hanno anche dei rapporti di convivenza e anche queste persone devono essere adeguatamente risarcite dalle Compagnie assicurative.

Secondo la Cassazione  – che con una recente ordinanza (la n. 8801 del 2023) ha confermato il risarcimento a una donna che aveva perso il fidanzato in un incidente stradale – spetta anche al convivente more uxorio superstite il risarcimento dei danni da questo subiti.

Al convivente basterà in questi casi dimostrare che la persona deceduta forniva un apporto morale ed economico alla coppia come per esempio l’esistenza di un conto corrente cointestato, lo spostamento della residenza ovvero del domicilio fiscale o ancora più semplicemente basterà fare riferimento alla durata della convivenza stessa per ottenere un risarcimento della perdita della persona cara.

Il convivente – a fronte della comunanza di vita col defunto – avrà quindi diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale e nello specifico al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali da questo subiti per l’evento infausto.

Per avere un adeguato risarcimento rivolgetevi sempre a dei legali esperti nella materia per evitare spiacevoli sorprese e avere piena tutela dei propri diritti.

Lo Studio Legale Lovato Davide offre consulenza sia in materia civile (per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale per l’ottenimento di un risarcimento adeguato e giusto) sia in materia penale per assistervi in qualità di persone offese del reato di lesioni/omicidio e per costituirvi come parte civile.

Si ricorda che il nostro studio è sempre a disposizione per assistenza e consulenza al fine di permettere al cliente di ottenere un rapido, giusto e soddisfacente risarcimento del danno https://studiolegalelovatodavide.it/contatti/

10  agosto 2023

Avv. Davide Lovato

NUOVE TABELLE DI RIFERIMENTO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL CONGIUNTO

Nuove tabelle di risarcimento danno da perdita del rapporto parentale

Nel mese di giugno 2022 sono state rese pubbliche le nuove tabelle milanesi del danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile denominate “nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”.

Si tratta di una importante svolta in quanto – preso atto del mutato orientamento della Cassazione (vedasi sent. n. 10579 del 21/04/2021) – partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice è stato elaborato il c.d. sistema a punti per la perdita del genitore/figlio/coniuge/assimilati e per la perdita di fratelli/nipoti.

Vi sono quindi due tabelle: una per i parenti sino al primo grado (un punto è pari a Euro 3.365,00) e una per i parenti di secondo grado (un punto in questo caso è pari a Euro 1.416,20). I punti che possono essere astrattamente assegnati sono nel primo caso massimo 118 e nel secondo 116.

Chiaramente i punti sono rapportati anche all’età della vittima primaria e secondaria, nonché alla convivenza, alla qualità e intensità della relazione affettiva e alla sopravvivenza di altri congiunti.

Si ricorda che il nostro studio è a disposizione per assistenza e consulenza al fine di permettere al cliente di ottenere un rapido, giusto e soddisfacente risarcimento danno in caso di sinistri stradali e infortuni sul lavoro.

25 luglio 2022

Avv. Davide Lovato

DANNI FISICI DA CADUTA DAL MARCIAPIEDE

Cosa fare in caso di cadute accidentali sul marciapiede e come farsi risarcire del Comune

Nelle strade italiane vi sono molteplici insidie stradali; vuoi per l’incuranza degli enti che le dovrebbero gestire vuoi per le forti piogge, il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Tra le insidie più ricorrenti vi sono le buche o i sanpietrini sconnessi o i tombini divelti sui marciapiedi.

Secondo varie pronunce giurisdizionali più il pericolo è visibile più è richiesta attenzione, questo perché la situazione di rischio si può notare e percepire con la normale diligenza senza alcuno sforzo particolare.

Ciò significherebbe che le condizioni anche anomale di un marciapiede non garantiscono affatto di per sé il risarcimento: paradossalmente, peggiore appare il loro stato, maggiore dovrà essere l’attenzione di chi vi cammina.

In questo senso, il dovere di manutenzione delle strade che ricade sul Comune e, in generale, sulla Pubblica Amministrazione fa scattare il diritto al risarcimento del danno del pedone a condizione che l’infortunio non sia però dovuto a distrazione di quest’ultimo. Il danneggiato infatti deve sempre dimostrare di aver adottato la dovuta prudenza.

Soccorre però una recente ordinanza della Cassazione (Sez. III Civile – Ordinanza 13 gennaio 2021, n. 456) secondo cui la condotta della vittima costituisce caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. solo quando sia colposa e imprevedibile.

In sostanza, “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell’evento, il fatto che una strada risulti molto sconnessa con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un’esimente per l’ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile”.

I cittadini danneggiati – seppur disattenti – potranno ora quindi chiedere legittimamente un equo risarcimento danni al Comune per la cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Rivolgendoti al mio studio potrai ottenere il giusto risarcimento dall’Ente responsabile della cattiva manutenzione delle strade se ciò ha comportato dei danni fisici alla tua persona.

21 maggio 2021

Avv. Davide Lovato