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INFORTUNI SUL LAVORO:RISPONDE ANCHE IL SUBAPPALTATORE

RESPONSABILITA’ ANCHE DEL SUBAPPALTATORE IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO

In materia di sicurezza sul lavoro, nel caso si verifichi un infortunio sul lavoro, è tenuto a rispondere per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore (ovvero dai familiari del lavoratore in caso di incidente mortale) anche il subappaltatore.

Secondo la Cassazione (sent. 20671/2023) sussiste la responsabilità anche del subappaltatore in quanto gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche (con specifico riferimento a un unico cantiere predisposto dall’appaltatore) gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, i quali sono tenuti ad adottare misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’attività lavorativa.

Si ricorda che il nostro studio è a disposizione per assistenza e consulenza al fine di permettere al cliente di ottenere un rapido, giusto e soddisfacente risarcimento danno in caso di sinistri stradali e infortuni sul lavoro.

12 agosto 2023

Avv. Davide Lovato

NUOVE TABELLE DI RIFERIMENTO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL CONGIUNTO

Nuove tabelle di risarcimento danno da perdita del rapporto parentale

Nel mese di giugno 2022 sono state rese pubbliche le nuove tabelle milanesi del danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile denominate “nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”.

Si tratta di una importante svolta in quanto – preso atto del mutato orientamento della Cassazione (vedasi sent. n. 10579 del 21/04/2021) – partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice è stato elaborato il c.d. sistema a punti per la perdita del genitore/figlio/coniuge/assimilati e per la perdita di fratelli/nipoti.

Vi sono quindi due tabelle: una per i parenti sino al primo grado (un punto è pari a Euro 3.365,00) e una per i parenti di secondo grado (un punto in questo caso è pari a Euro 1.416,20). I punti che possono essere astrattamente assegnati sono nel primo caso massimo 118 e nel secondo 116.

Chiaramente i punti sono rapportati anche all’età della vittima primaria e secondaria, nonché alla convivenza, alla qualità e intensità della relazione affettiva e alla sopravvivenza di altri congiunti.

Si ricorda che il nostro studio è a disposizione per assistenza e consulenza al fine di permettere al cliente di ottenere un rapido, giusto e soddisfacente risarcimento danno in caso di sinistri stradali e infortuni sul lavoro.

25 luglio 2022

Avv. Davide Lovato

Giornale di Vicenza 16.04.2021: Operaio morì in ditta. Il Titolare va a giudizio.

Per due volte la procura aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta. Ma i parenti del dipendente (assistiti dall’Avv. Davide Lovato) hanno ottenuto dopo anni il processo

16 aprile 2021

Avv. Davide Lovato

La colpa del conducente nei casi di attraversamento fuori dalle strisce del pedone

Nei casi di attraversamento stradale del pedone, il fatto che questo avvenga lontano dalle strisce non basta, di per sé, ad escludere la responsabilità dell’investitore: è ciò afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6514/2021 dello scorso marzo.
Nel caso di specie, la vittima attraversò una strada trafficata lontano dalle strisce pedonali e venne travolto da un autocarro in transito, il cui autista non si avvide della presenza dell’uomo.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie avanzate dagli eredi della vittima ma la sentenza fu riformata dalla Corte d’Appello di Roma che riconobbe una responsabilità concorsuale paritaria nella causazione dell’incidente.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il proprio indirizzo interpretativo in relazione alla norma di cui all’art. 2054 del Codice Civile: tale norma prevede infatti, in capo al conducente, una responsabilità per colpa presunta.

Il conducente può liberarsi da tale presunzione solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, trattandosi infatti di una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria consistente nella dimostrazione della mancanza di colpa.
Secondo quanto espresso dalla Cassazione quindi il conducente di un veicolo deve controllare la strada e limitare la velocità, fino a fermarsi, non solo quando i pedoni presenti sul suo percorso non si spostino, ma anche quando i medesimi, pur trovandosi a lato della strada, sembrano in procinto di iniziare ad attraversarla.

Dall’altro lato ovviamente la predetta presunzione di colpa in capo al conducente non esclude ovviamente che vi possa essere un concorso di colpa del pedone nella causazione dell’incidente, qualora risulti che il medesimo abbia tenuto una condotta imprudente o negligente o non rispettosa delle norme del Codice della Strada.

Nel caso in esame la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado e ha concluso che il pedone abbia dato parzialmente causa all’investimento, in quanto “in violazione della regole di comportamento secondo il codice della strada, senza accertarsi di poter completare il percorso in condizioni di sicurezza, attraversava inopinatamente fuori dalle strisce, non controllando all’istante la luce semaforica e concorrendo, con la sua condotta alla produzione del sinistro, con l’effetto di attenuare la responsabilità del conducente dell’autocarro”.

16 aprile 2021

Avv. Davide Lovato