COVID-19: INFORTUNIO SUL LAVORO E RISARCIBILITÀ

L’art. 42 del “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020), al comma 2 definisce il riconoscimento della tutela infortunistica nei casi accertati da Covid-19 in occasione di lavoro.

Ebbene, secondo tale disposizione, l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro è dunque qualificata quale infortunio, con i conseguenti profili di responsabilità in capo al datore di lavoro e il diritto al risarcimento a favore del lavoratore (o della famiglia in caso di morte a causa di Covid-19).

Peraltro, la circolare dell’INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 introduce una presunzione semplice di origine professionale del contagio da Covid-19 operante a favore di alcune categorie di lavoratori (vedasi gli operatori sanitari), sulla base del fatto di una maggiore esposizione al rischio in ragione delle loro particolari mansioni.

In ogni caso, per qualunque tipologia di lavoratore (per ottenere – oltre all’indennità INAIL – un importante risarcimento da parte dell’azienda pubblica o privata) sarà necessario riuscire a dimostrare secondo i criteri che fondano la responsabilità civile e/o penale l’esistenza di omissioni e/o negligenze da parte del datore di lavoro.

Affinché vengano accertati dei profili di colpa e quindi ottenere un congruo risarcimento sarà necessario valutare l’eventuale violazione dei presupposti previsti dal combinato disposto dell’art. 2087 e dell’art. 29-bis, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure di sicurezza previste dai Protocolli).

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1 Febbraio 2021

Avv. Lovato Davide