MORTI SUL LAVORO: SERVE PIU’ PREVENZIONE E RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA

Infortuni mortali sul lavoro: un dramma che in Veneto – secondo i dati forniti dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre – segna per l’anno dell’epidemia un aumento del 15%.
In generale, in Italia si sono registrati ben 1151 morti sul lavoro da gennaio a novembre 2020 (periodo su cui si basano i dati pubblicati lo scorso dicembre dall’Osservatorio) e ben il 31% di esse è dovuto al Covid-19.
Su quest’ultimo punto, il Decreto Legge n. 18/2020 (“Cura Italia”), all’articolo 42, comma 2 dispone che qualora un lavoratore venga contagiato dal Coronavirus in ambito lavorativo, l’Inail è tenuto a classificare il contagio come infortunio sul lavoro, con tutte le responsabilità che ne conseguono per il datore di lavoro: il dipendente (o, in caso di morte, i familiari del lavoratore) – se dimostra di aver contratto il contagio nello svolgimento dell’attività lavorativa – potrebbe infatti rivalersi sull’azienda per richiedere il risarcimento dei danni subiti. Sto seguendo anche questa particolare tematica in quanto si stanno verificando sempre più casi del genere soprattutto all’interno del sistema sanitario ospedaliero e nelle strutture private di ricovero.
Con l’aggiungersi di queste nuove problematiche diventa ancora più indispensabile il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro.
D’altro canto, si sta verificando una netta presa di posizione da parte delle istituzioni e degli organi giudiziari sul tema: recentissime pronunce delle Corte di Cassazione stanno infatti rimarcando in modo netto i confini di conoscibilità, prevedibilità e prevenzione dei rischi e degli eventi lesivi per i lavoratori e il perimetro dell’obbligo di previsione dei rischi che si devono evitare è stato ben definito.
La Cassazione si esprime in questi termini: quand’anche l’infortunio del lavoratore deriva da un evento definito “raro”, in quanto ‘non ignoto’, esso è sempre prevedibile e come tale deve essere previsto, in quanto trattasi di un rischio specifico e concretamente valutabile. L’evento raro, infatti, non è l’evento impossibile; anzi è un evento che, per definizione, prima o poi si verifica.
In questo senso, la mancata osservazione di un evento simile a quello mai realizzatosi all’interno dell’azienda, non esime il datore di lavoro dalla previsione della sua realizzazione e dall’adozione delle misure idonee alla sua prevenzione. Ciò a maggior ragione laddove tali misure siano state previste e ciononostante non siano state adottate nella procedura aziendale.

18 Gennaio 2021

Avv. Lovato Davide