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SINISTRI STRADALI: RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E MORALI AL CONVIVENTE

 SINISTRO STRADALE: IL RISARCIMENTO SPETTA ANCHE AL CONVIVENTE DEL DECEDUTO

Purtroppo gli incidenti mortali nelle strade italiane continuano ad essere un numero impressionante, anche in Veneto (https://www.veronasera.it/cronaca/guida-ebbrezza-patenti-ritiro-polizia-locale-10-giugno-2023.html); in molti casi le vittime – oltre ai rapporti familiari – hanno anche dei rapporti di convivenza e anche queste persone devono essere adeguatamente risarcite dalle Compagnie assicurative.

Secondo la Cassazione  – che con una recente ordinanza (la n. 8801 del 2023) ha confermato il risarcimento a una donna che aveva perso il fidanzato in un incidente stradale – spetta anche al convivente more uxorio superstite il risarcimento dei danni da questo subiti.

Al convivente basterà in questi casi dimostrare che la persona deceduta forniva un apporto morale ed economico alla coppia come per esempio l’esistenza di un conto corrente cointestato, lo spostamento della residenza ovvero del domicilio fiscale o ancora più semplicemente basterà fare riferimento alla durata della convivenza stessa per ottenere un risarcimento della perdita della persona cara.

Il convivente – a fronte della comunanza di vita col defunto – avrà quindi diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale e nello specifico al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali da questo subiti per l’evento infausto.

Per avere un adeguato risarcimento rivolgetevi sempre a dei legali esperti nella materia per evitare spiacevoli sorprese e avere piena tutela dei propri diritti.

Lo Studio Legale Lovato Davide offre consulenza sia in materia civile (per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale per l’ottenimento di un risarcimento adeguato e giusto) sia in materia penale per assistervi in qualità di persone offese del reato di lesioni/omicidio e per costituirvi come parte civile.

Si ricorda che il nostro studio è sempre a disposizione per assistenza e consulenza al fine di permettere al cliente di ottenere un rapido, giusto e soddisfacente risarcimento del danno https://studiolegalelovatodavide.it/contatti/

10  agosto 2023

Avv. Davide Lovato

ATTESTATO MASTER SULLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

 

Attestato di Expertise Partner 24 Ore su Gravi Incidenti sul Lavoro – Risarcimento del danno per gravi incidenti sul lavoro

DANNI FISICI DA CADUTA DAL MARCIAPIEDE

Cosa fare in caso di cadute accidentali sul marciapiede e come farsi risarcire del Comune

Nelle strade italiane vi sono molteplici insidie stradali; vuoi per l’incuranza degli enti che le dovrebbero gestire vuoi per le forti piogge, il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Tra le insidie più ricorrenti vi sono le buche o i sanpietrini sconnessi o i tombini divelti sui marciapiedi.

Secondo varie pronunce giurisdizionali più il pericolo è visibile più è richiesta attenzione, questo perché la situazione di rischio si può notare e percepire con la normale diligenza senza alcuno sforzo particolare.

Ciò significherebbe che le condizioni anche anomale di un marciapiede non garantiscono affatto di per sé il risarcimento: paradossalmente, peggiore appare il loro stato, maggiore dovrà essere l’attenzione di chi vi cammina.

In questo senso, il dovere di manutenzione delle strade che ricade sul Comune e, in generale, sulla Pubblica Amministrazione fa scattare il diritto al risarcimento del danno del pedone a condizione che l’infortunio non sia però dovuto a distrazione di quest’ultimo. Il danneggiato infatti deve sempre dimostrare di aver adottato la dovuta prudenza.

Soccorre però una recente ordinanza della Cassazione (Sez. III Civile – Ordinanza 13 gennaio 2021, n. 456) secondo cui la condotta della vittima costituisce caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. solo quando sia colposa e imprevedibile.

In sostanza, “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell’evento, il fatto che una strada risulti molto sconnessa con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un’esimente per l’ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile”.

I cittadini danneggiati – seppur disattenti – potranno ora quindi chiedere legittimamente un equo risarcimento danni al Comune per la cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Rivolgendoti al mio studio potrai ottenere il giusto risarcimento dall’Ente responsabile della cattiva manutenzione delle strade se ciò ha comportato dei danni fisici alla tua persona.

21 maggio 2021

Avv. Davide Lovato

Giornale di Vicenza 16.04.2021: Operaio morì in ditta. Il Titolare va a giudizio.

Per due volte la procura aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta. Ma i parenti del dipendente (assistiti dall’Avv. Davide Lovato) hanno ottenuto dopo anni il processo

16 aprile 2021

Avv. Davide Lovato

La colpa del conducente nei casi di attraversamento fuori dalle strisce del pedone

Nei casi di attraversamento stradale del pedone, il fatto che questo avvenga lontano dalle strisce non basta, di per sé, ad escludere la responsabilità dell’investitore: è ciò afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6514/2021 dello scorso marzo.
Nel caso di specie, la vittima attraversò una strada trafficata lontano dalle strisce pedonali e venne travolto da un autocarro in transito, il cui autista non si avvide della presenza dell’uomo.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie avanzate dagli eredi della vittima ma la sentenza fu riformata dalla Corte d’Appello di Roma che riconobbe una responsabilità concorsuale paritaria nella causazione dell’incidente.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il proprio indirizzo interpretativo in relazione alla norma di cui all’art. 2054 del Codice Civile: tale norma prevede infatti, in capo al conducente, una responsabilità per colpa presunta.

Il conducente può liberarsi da tale presunzione solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, trattandosi infatti di una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria consistente nella dimostrazione della mancanza di colpa.
Secondo quanto espresso dalla Cassazione quindi il conducente di un veicolo deve controllare la strada e limitare la velocità, fino a fermarsi, non solo quando i pedoni presenti sul suo percorso non si spostino, ma anche quando i medesimi, pur trovandosi a lato della strada, sembrano in procinto di iniziare ad attraversarla.

Dall’altro lato ovviamente la predetta presunzione di colpa in capo al conducente non esclude ovviamente che vi possa essere un concorso di colpa del pedone nella causazione dell’incidente, qualora risulti che il medesimo abbia tenuto una condotta imprudente o negligente o non rispettosa delle norme del Codice della Strada.

Nel caso in esame la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado e ha concluso che il pedone abbia dato parzialmente causa all’investimento, in quanto “in violazione della regole di comportamento secondo il codice della strada, senza accertarsi di poter completare il percorso in condizioni di sicurezza, attraversava inopinatamente fuori dalle strisce, non controllando all’istante la luce semaforica e concorrendo, con la sua condotta alla produzione del sinistro, con l’effetto di attenuare la responsabilità del conducente dell’autocarro”.

16 aprile 2021

Avv. Davide Lovato

SINISTRI STRADALI E PERDITA DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DELLE LESIONI

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28071 del 9 dicembre 2020, ha chiarito il parametro di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla perdita del lavoro a tempo indeterminato da parte del danneggiato in un sinistro stradale.

Gli ermellini hanno infatti enunciato che «Laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione».

15 Febbraio 2021

Avv. Lovato Davide