SINISTRI STRADALI E PERDITA DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DELLE LESIONI

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28071 del 9 dicembre 2020, ha chiarito il parametro di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla perdita del lavoro a tempo indeterminato da parte del danneggiato in un sinistro stradale.

Gli ermellini hanno infatti enunciato che «Laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione».

15 Febbraio 2021

Avv. Lovato Davide